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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“ASD POKERISSIMO”
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1) E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica, senza fini di lucro, denominata: “ASD POKERISSIMO”
Art. 2) L’Associazione ha sede in Caserta Via Boito n. 60 - 81100 Caserta.
Art. 3) L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e pertanto ogni utile dovrà essere necessariamente reinvestito per l’attività sociale. L’Associazione ha lo scopo di:
· Praticare e diffondere il gioco del poker, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di organizzare l’attività sportiva ed agonistica dilettantistica, compresa l’attività didattica.
· cura il collegamento con le Associazioni similari esistenti sul territorio Provinciale, Regionale e Nazionale;
· porta a conoscenza dei suoi Associati le norme che disciplinano il gioco del poker, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale dalle Federazioni del gioco poker e su quelle internazionale dagli Organi competenti e ne cura l'osservanza;
· organizza e dirige le competizioni sportive; · promuove in campo pokeristico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti.
Art. 4) La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroghe deliberate dall’assemblea con la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
PATRIMONIO – ESERCIZI FINANZIARI
Art. 5) Il Patrimonio è costituito:
· Dai beni mobili ed immobili che saranno acquistati dall’Associazione;
· Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
· Da eventuali contributi, donazioni e lasciti, previo adempimento delle formalità e prescrizioni previste dalla legge;
· Dai contributi volontari degli associati e dalle quote di iscrizione.
Art. 6) L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico - finanziario, nonché il bilancio di previsione e il programma per l’esercizio successivo. In ottemperanza alle nuove norme contabili e fiscali regolanti gli Enti non commerciali e gli organismi no profit, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
ASSOCIATI FONDATORI – ASSOCIATI ORDINARI
Art. 7) Gli associati si distinguono in fondatori ed ordinari. Sono associati fondatori i firmatari dell’atto costitutivo. Sono associati ordinari coloro che presentino apposita istanza al Presidente e che vengano ammessi a far parte del sodalizio. Non potranno rivestire la qualifica di socio: persone fisiche, persone giuridiche o Enti comunque costituiti o denominati, qualora siano già soci in altre associazioni. E’, altresì, fatto divieto all’Associazione e ai suoi soci di assumere e detenere a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, partecipazione anche minoritarie in altre Associazioni affiliate a rispettive federazioni sportive, né possono effettuare finanziamenti a favore di società partecipanti allo stesso campionato o a campionato immediatamente superiore o inferiore. Inoltre non possono rivestire la qualifica di socio coloro che abbiano subito nzioni,anche presso altre federazioni, per illecito sportivo o frode sportiva.
QUOTE ASSOCIATIVE
Art. 8) L’importo della quota di iscrizione per i nuovi associati, nonché delle quote associative annuali dovute dagli associati fondatori e ordinari, viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
Art. 9) Gli associati fondatori ed ordinari si impegnano ad osservare le disposizioni statutarie e a versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative.
ASSOCIATI ONORARI
Art. 10) L’assemblea nomina su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente un numero illimitato di associati onorari. Gli associati onorari, all’interno dell’Associazione, hanno poteri esclusivamente consultivi.
Art. 11) Possono essere nominati associati onorari tutti coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell’ambito delle attività collegate ai fini sociali dell’Associazione stessa.
Art. 12) Gli associati onorari si impegnano ad osservare le disposizioni stabilite e sono tenuti a corrispondere un contributo annuale volontario quale quota associativa.
PROCEDURA DI AMMISSIONE
Art. 13) L’ammissione degli associati è consentita a tutti coloro che presentino al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza. L’istanza per l’ammissione viene sottoposta al Consiglio Direttivo per l’approvazione ed è a suo inappellabile giudizio la decisione di merito.
Allo stesso modo delibera per l’eventuale esclusione. Gli associati sono tenuti:
1) a versare la tassa di ammissione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
2) a versare la quota sottoscritta;
3) ad osservare il presente Statuto.
Art. 14) L’ammissione degli associati è volta a garantire l’effettività del rapporto di associazione, non è infatti possibile la partecipazione alla vita associativa a carattere temporaneo. E’ previsto per gli associati fondatori ed ordinari, maggiori di età, il diritto al voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
Art. 15) La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e decadenza. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima. L’esclusione dell’associato è deliberata dall’assemblea per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente, ovvero su istanza di metà degli associati fondatori ed ordinari. L’assemblea delibera l’esclusione con la presenza di almeno due terzi degli associati fondatori ed ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La decadenza della qualità di associato opera automaticamente anche per il solo fatto del verificarsi il mancato pagamento, in tutto o in parte, della quota sottoscritta.
Art. 16) E’ prevista inoltre l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo salvo il trasferimento per causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
ASSEMBLEA
Art. 17) L’assemblea è formata da tutti gli associati fondatori, ordinari ed onorari. Hanno diritto di voto i soli soci fondatori ed ordinari in ragione di un voto ciascuno. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 18) L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio economico - finanziario e per la determinazione dell’ammontare dei contributi dovuti.
Art. 19) La convocazione dell’assemblea avverrà, quale idonea forma di pubblicità, mediante l’affissione nella sede dell’avviso di convocazione. Allo stesso modo saranno comunicate le relative deliberazioni, approvazione dei bilanci o rendiconti o semplici comunicazioni di servizio.
Art. 20) L’assemblea si riunisce, in via straordinaria, ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo, ovvero i due terzi degli associati fondatori ed ordinari ed in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto. L’assemblea, salvo diversa disposizione di legge e tranne che per gli argomenti di cui agli articoli 4, 15, 27, 28 e 30 del presente Statuto, delibera: in prima convocazione, a maggioranza semplice, con la presenza di almeno la metà degli associati fondatori ed ordinari; in seconda convocazione la deliberazione sempre a maggioranza semplice è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall’assemblea. Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato ai sensi del successivo art. 22, ovvero, in caso di assenza di quest’ultimo, da un Segretario designato durante l’adunanza dell’assemblea medesima.
Art. 21) E’ dato ampio potere all’assemblea di libera eleggibilità degli organi amministrativi.
AMMINISTRAZIONE
Art. 22) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, compreso il Presidente, eletti, a maggioranza assoluta, dall’assemblea tra gli associati fondatori ed ordinari e dura in carica a tempo indeterminato. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, e, pertanto, potrà compiere con terzi, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo, inoltre, procede alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione. E’ stabilita la gratuità degli incarichi degli amministratori e il divieto per gli stessi di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, si riunisce: · In via ordinaria; · In via straordinaria su convocazione del Presidente. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta.
PRESIDENTE
Art. 24) Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Art. 25) Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell’Associazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 26) Il Presidente nomina un segretario che redige e conserva, in appositi registri, i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché copia di tutti gli atti.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 27) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati fondatori e ordinari.
Art. 28) Verificatosi lo scioglimento, ovvero qualunque altra causa di estinzione, l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con la maggioranza di cui al precedente art. 27.
Art. 29) In caso di scioglimento è previsto l’obbligo di devolvere i fondi, i beni e il patrimonio residuati dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.
MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO
Art. 30) Le modifiche dell’atto costitutivo e del presente Statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dai due terzi degli associati fondatori e onorari e sottoposte all’assemblea che delibera, in sede straordinaria, con la presenza di almeno tre quarti degli associati fondatori e ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
CONTROVERSIE
Art., 31) Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudica in maniera inappellabile ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti il Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri. La nomina del terzo componente, con funzione di Presidente, verificandosi divergenze tra i due arbitri nominati dalle parti, sarà effettuata, su istanza dei due arbitri nominati dai contendenti, dal Presidente del tribunale competente. Il deliberato del Consiglio Arbitrale, che agirà senza formalità procedurali, quale amichevole compositore, vincola tutti gli associati, l’Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale. Il lodo arbitrale è definitivo, irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato.
Art. 32) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge, le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti nello statuto e nei regolamenti dell’ente di promozione sportiva al quale l’associazione è affiliata.
Art. 33) L’Associazione si propone, inoltre, di organizzare eventi e manifestazione di piazza e non, per tutti coloro che sono interessati a conoscere e a praticare le varie discipline sportive.
Art. 34) L’Associazione si propone, inoltre, di divulgare ai propri associati e non, le proprie attività mediante la pubblicazione di giornalini o notiziari sia su materiale cartaceo che via internet.
Art. 35) L’Associazione si propone, inoltre:
· di sviluppare, promuovere ed organizzare la disciplina dello sport del gioco del poker in tutte le sue forme e manifestazioni;
· di gestire le attività ed i servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento dei vari sport indicati;
· di organizzare attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa;
· pertanto promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, gestire impianti propri o di terzi per attività sportive, organizzare squadre sportive che partecipano a campionati, gare, concorsi, manifestazioni, ecc…;
· corsi di avviamento allo sport, attività motorie, mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi e corsi di istruzione e di coordinamento delle varie attività;
· di gestire secondo le norme previste bar e ritrovi sociali;
· stampare pubblicazioni del settore; · di attivare rapporti e/o convenzioni con Enti pubblici e privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico attrezzato;
· di collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive.
ABBINAMENTI COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI
Art. 36) E' facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con una maggioranza di 2/3 dei componenti l'intero Consiglio. E' consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i propri colori sociali. E' consentita, altresì, la cooptazione nel C.D. o nel Collegio dei Sindaci di rappresentanti della società abbinante o sponsorizzatrice in numero non superiore a 2 per ognuno dei suddetti Organi. L'eventuale conferimento della carica di Presidente al rappresentante della società sponsorizzatrice potrà avvenire solo se deliberato dall'Assemblea straordinaria, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 16 , u.c., sempre che il Presidente in carica si dichiari consenziente. Fermo restando quanto sancito nel precedente comma, il C.D., in caso di urgenza, potrà conferire la Presidenza interinale, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei soci.
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